Credito d’imposta per R&S e Contributi UE: un matrimonio che “s’ha da fare”

Contributi Ue e credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Credito d’imposta per R&S e Contributi UE: un matrimonio che “s’ha da fare”

Il credito d’imposta (riconosciuto ex art. 3 DL n. 145/2013) per le aziende che investono in ricerca e sviluppo è stato prorogato fino al 2020 dalla finanziaria per il 2017. La proroga avrà quindi efficacia a “decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016”.

Oltre ad estendere il credito fino al 2020, la legge finanziaria ha previsto che lo stesso coprirà fino al 50% delle spese ammissibili, a prescindere dalla tipologia di spesa affrontata. Le altre novità introdotte dalla legge riguardano l’eliminazione del criterio legato all’assunzione del personale qualificato e la possibilità di utilizzare il credito di imposta anche in compensazione. Inoltre, l’importo massimo annuo del credito è stato aumentato da 5 a 20 milioni di euro.

Ma buone novelle provengono altresì dall’Agenzia delle Entrate che si è espressa su un tema molto caro a noi di Eurabilia: la cumulabilità del credito con i finanziamenti a fondo perduto erogati dalla Commissione Europea e, in particolare, quelli derivanti dal programma Horizon 2020.

Già con la Circolare del 13/03/2016, n. 5/E e con la Risoluzione del 19/07/2016 n. 55/E, si era affermato che “il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente”. In quell’occasione l’Agenzia aveva incluso fra le altre misure di favore anche la famosa patent box che permette la detassazione per i redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei beni immateriali, provenienti dalle attività di ricerca.  

Il 25/01/2017 l’Autorità è tornata sul tema della cumulabilità del credito di imposta prendendo in considerazione proprio i finanziamenti erogati nell’ambito del programma Horizon 2020. E, con la Risoluzione n. 12/E, ha precisato che la problematica attiene solamente al sovvenzionamento dei costi c.d. diretti, mentre il tema non riguarda il sovvenzionamento dei costi c.d. indiretti.

Prima di addentrarci nella disamina della Risoluzione è necessario definire con chiarezza il significato di costi diretti e costi indiretti. I primi sono quelli sostenuti direttamente per realizzare il progetto e sono legati ad esso in modo univoco e, appunto, diretto. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i costi del personale, i costi delle trasferte, i costi per i servizi, i costi delle attrezzature (pc, videoproiettori,etc.) ecc. I costi indiretti, invece, sono quelli che si sostengono per la gestione ordinaria dell’azienda e che sono difficilmente quantificabili e prevedibili e non si pongono in relazione diretta con il progetto. L’esempio classico per chiarire il concetto di costi indiretti è il costo per il riscaldamento o l’illuminazione dei locali aziendali. Si tratta di costi che non sono legati al progetto ma che vengono comunque liquidati al beneficiario del finanziamento UE in base ad una percentuale che può variare da programma a programma.

Per questi ultimi l’Agenzia ha precisato che non si pongono problemi di cumulabilità in quanto le sovvenzioni per questi riguardano, in linea di massima, costi non ammissibili al credito di imposta.

Si può porre invece un problema di cumulabilità per i costi diretti nella misura in cui questi siano, in tutto o in parte, agevolabili con il riconoscimento del credito di imposta.

A fronte di questo diverso trattamento, l’operazione preliminare da compiere si snoderà in tre step:

  1. Si dovranno preventivamente individuare i costi che riguardano le categorie di investimenti ammissibili, considerando, al lordo dei contributo correlati, l’importo dei costi rilevanti ai fini del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo;
  2. Si dovrà poi calcolare il credito d’imposta che in teoria spetterebbe “non sterilizzato dei costi comuni ai due incentivi”;
  3. Infine si dovrà controllare se la somma dell’importo dei contributi UE che si riferiscono ai costi ammissibili e del credito di imposta che in teoria spetterebbe, non superi i costi ammissibili del periodo d’imposta in cui il contribuente intende fruire dell’agevolazione.

Tutto ciò premesso, si deve ricordare che il credito d’imposta è concesso nei limiti della spesa incrementale complessiva che è data dalla differenza positiva fra l’ammontare di tutti gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione e l’investimento medio relativo ai tre periodi d’imposta precedenti quello in corso al 31 dicembre 2015 (dalla data della costituzione per le imprese che non sono costituite da più di tre anni). La spesa incrementale, a sua volta, coincide con la spesa eccedente la spesa media annuale dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 per i medesimi investimenti.

A fronte di tutte queste informazioni proviamo a chiarire il calcolo riportando l’esempio che si rinviene nella Risoluzione in commento.

Poniamo che la società Alfa abbia ottenuto un finanziamento Horizon e si trovi nella seguente situazione:

 

Contributi UE Finanziamento di costi diretti

Finanziamento di costi indiretti

 

Totale

€ 800.000

€ 200.000

_________

€ 1.000.000

Costi diretti Personale altamente qualificato
Spese di ricerca extra-muros
Acquisizione di competenze tecnicheAltri costi
€ 250.000 rilevanti
€ 250.000 rilevanti
€ 200.000 rilevanti€ 100.000 non rilevanti per il credito d’imposta

               

Gli investimenti ammissibili per il 2016 effettuati da Alfa ammontano quindi ad € 800.000. I costi di competenza al lordo dei contributi UE che sono stati ricevuti a rimborso dei costi diretti rilevanti per il credito d’imposta, sono pari ad € 700.000 e sono costituiti da:

 

Costi di competenza Personale altamente qualificato

Spese di ricerca extra-muros

Ammortamento strutture laboratorio

Acquisizione competenze tecniche

 

Totale

€ 300.000  50%

€ 200.000  50%

€ 150.000  25%

€ 150.000  25%

________

€ 800.000

La media degli stessi investimenti realizzati nel periodo d’imposta 2012-2014 è pari ad € 600.000 di cui € 400.000 sono costi agevolabili al 50% e € 200.000 riguardano costi agevolabili al 25%.

A questo punto bisogna determinare la spesa incrementale complessiva sottraendo agli investimenti realizzati nel 2016 (€ 800.000), quelli medi realizzati nel periodo 2012-2014 (€ 600.000). Il valore ottenuto nel nostro caso sarà di € 200.000.

Quindi il credito d’imposta teoricamente spettante sarà così determinato:

spesa incrementale al 50% € 50.000
  • 100.000 x 50%
spesa incrementale al 25% € 25.000
  • 100.000 x 50%

L’importo astrattamente ammissibile sarebbe € 75.000, questo dovrà essere sommato ai contributi UE che si riferiscono ai costi ammissibili (€ 700.000). Visto che la somma di € 775.000 è inferiore all’investimento complessivo ammissibile (€ 800.000), ad Alfa spetterà l’importo totale sopra calcolato pari ad euro 75.000.

Invece, qualora la somma dei contributi UE e del credito d’imposta spettante in linea teorica fosse superiore all’investimento ammissibile, bisognerà corrispondentemente ridurre il credito d’imposta per “garantire che tutti gli incentivi pubblici (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito d’imposta”.

Flaminia Leuti

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